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- Registrazione dei contratti d'affitto: un'utile breve panoramica sugli obblighi di legge

Riminicasa.it - I contratti di locazione e affitto di beni immobili devono essere registrati, qualunque sia il loro ammontare, purchè di durata superiore ai 30 giorni complessivi nell'anno. Il termine per la registrazione è di 30 giorni dalla data degli atti.

Modalità  di pagamento

L'imposta di registro è calcolata e versata dal contribuente, utilizzando il mod. F23, entro 30 giorni dalla data dell'atto e, comunque, prima della richiesta di registrazione. Solo nel caso in cui si è tenuti o si preferisce osservare le modalità telematiche di registrazione, il pagamento dell'mposta è contestuale alla registrazione del contratto. Riminicasa.it

Importo da pagare per la registrazione

Fabbricati ad uso abitativo  2% del canone annuo moltiplicato per il numero delle annualita'
Fabbricati strumentali per natura 1% del canone annuo, se la locazione e' effettuata da soggetti passivi IVA

2% del canone, negli altri casi

Fondi rustici  0,50% del corrispettivo annuo moltiplicato per il numero delle annualita'
Altri immobili 2% del corrispettivo annuo moltiplicato per il numero delle annualita'


Informazioni utili

Non è sottoposto a imposta di registro il deposito cauzionale versato dall'inquilino, mentre il deposito
o le altre forme di garanzia sono soggetti allimposta di registro (nella misura dello 0,50 per cento)
se prestati da un terzo estraneo al rapporto di locazione.

Il pagamento spetta al locatore e al conduttore in parti uguali.

Per i contratti di locazione (e sublocazione) di immobili urbani di durata pluriennale è prevista la facoltà  di corrispondere al momento della registrazione l'imposta di registro commisurata all'intera durata del contratto, cioè calcolando il 2 per cento sul corrispettivo dovuto per l'intera durata del contratto, oppure di versarla anno per anno, applicando il 2 per cento sul canone relativo a ciascuna annualità e tenendo conto degli aumenti ISTAT, entro 30 giorni dalla scadenza della precedente annualità. Riminicasa.it 

Chi sceglie la prima ipotesi può usufruire dello sconto che consiste in una detrazione dall'imposta, in misura percentuale, pari alla metà  del tasso di interesse legale moltiplicato per il numero delle annualità .
Nel caso si scelga la seconda ipotesi, l'imposta per le annualità successive può anche essere di importo inferiore a 67 euro. Riminicasa.it

Se il contratto viene risolto anticipatamente ed è stato versato l'importo relativo all'intera durata, chi ha pagato ha diritto al rimborso delle annualità  successive a quella in corso.

Per le risoluzioni (disdette anticipate del contratto) e le cessioni senza corrispettivo dei contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale, l'imposta si paga nella misura fissa di 67 euro.

In tutti gli altri casi (es. locazione di immobili non urbani), l'imposta si applica (nella misura del 2%) all'importo dei canoni ancora dovuti. Riminicasa.it

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