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Newsletter N° 93 del 01/04/2010

L'ESPERTO RISPONDE


Rimini - D: La spesa per la pitturazione del cancello elettrico va ripartito in parti uguali oppure per millesimi di proprietà?

Sempre e solo per tabella millesimale di proprietà.

R: Le uniche spese che si ripartiscono in parti uguali sono quelle relative all'impianto TV e all'impianto citofonico.
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Rimini - D: Buongiorno. Da premettere che abito in un condominio "strano" ave i piani bassi hanno più millesimi di quelli alti. Attualmente è in atto la delibera per il rifacimento della facciata, dovendo cambiare completamente le ringhiere, Le chiedo se queste ultime vanno ripartite in millessimi oppure come? essendo parte esclusive di proprietà.
Grazie

R: La ringhiera è anche parapetto, quindi la spesa rimane a carico del proprietario e non del condominio.
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Rimini - D: Buona serata espongo il problema. Una nuova inquilina dell'ultimo piano ha deliberatamente deciso di appropriarsi del sottotetto sovrastante la sua proprietà adducendo come scusa che nel regolamento condominiale non vi è ecritto nulla sulla proprietà dei sottotetti e che la venditrice ha affermato che lei appoggiava delle cose quindi è suo diritto come subentrante di appropriarsene. Anzi ha iniziato a erigere un muro per chiudere l'accesso condominiale. è vero quanto afferma? io so solo che spesso il precedente amministratore ci faceva pagare la pulizia dei solai quello compreso per la presenza di masserizie di tutti.

R: Se al sottotetto si accede dal pianerottolo dell'ultimo piano delle scale, lo stesso è di proprietà comune, quindi non sono valide le motivazioni del condomino.
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Rimini - D: Il giorno 14-4-2010 avrebbe naturale scadenza un contratto di locazione 4+4 fatto ad un inquilino, ad oggi è giunta, da parte del Sindacato degli inquilini, una lettera in cui si avvisa del fatto che la disdetta fatta il 13-10-2009, esattamente sei mesi prima (come da contratto), non può essere ritenuta valida in quanto ricevuta dopo il termine di legge, quindi il contratto è da ritenersi rinnovato per altri 4 anni.
A questo punto vorrei sapere se per la disdetta fa fede, ed è quindi da ritenersi valida, la data di invio o di ricezione da parte del conducente dell'immobile.

R: Personalmente ritengo che il sindacato presso il quale si è rivolto il suo inquilino abbia ragione, perchè bisognava inviare la disdetta, considerando i tempi di ricevimento della raccomandata, almeno 20 giorni prima per essere certi di non avere problemi di questo tipo.
Dico questo perchè così è anche per l'avviso di convocazione dell'assemblea mandato per raccomandata.
Tuttavia, sul sito delle poste può, ricevuta della racc. alla mano, constatare il giorno in cui la stessa è stata ritirata.
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